Venerdì, 13 Novembre 2020 10:56

Trekking e Covid: ecco le nuove regole

Il momento storico che stiamo vivendo è caratterizzato da numerose fonti di incertezza: la pandemia da Covid19 ha stravolto le abitudini e gli stili di vita di ognuno di noi e spesso, anche ipotizzando una abituale passeggiata in montagna ci ritroviamo a porci interrogativi quali "ma è possibile fare trekking in questo periodo?" "posso fare un'escursione con la mia famiglia?".

Lo scenario tracciato dal nuovo DPCM del 3 11 2020 relativo al contenimento della diffusione del virus Covid 19 non cambia di tanto le sorti degli amanti del trekking e dell'escursionismo. La ripartizione a colori della nostra Nazione ha fatto sì che in alcune zone dello stivale i provvedimenti normativi restassero difatti invariati rispetto al DPCM del 24 10 2020: nelle zone gialle, ritenute quindi a basso rischio di diffusione del Covid 19, i riferimenti normativi in merito all'attività sportiva all'aperto restano invariatii.

Le zone arancioni, definite dall'art 2 come zone "caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto" risentono adesso del divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e del divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e/o non disponibili nel proprio Comune.

Non essendo quindi sospeso in queste aree il diritto di esercitare attività sportive all'aperto e attività motoria, quali trekking e passeggiate escursionistiche, fermo il distanziamento e il divieto di assembramento, è da ritenersi possibile, pur se fortemente sconsigliato, la possibilità di recarsi in un altro Comune all'interno della propria Regione per esercitare le suddette attività.

Vengono infine definite le zone rosse dall'art. 3 come zone "caratterizzate da uno scenario di gravità e da un livello di rischio alto". In queste zone è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione "nonché all'interno dei medesimi territori" salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, oltre che per assicurare la didattica scolastica.

È evidente quindi che in queste zone è fatto divieto la possibilità di recarsi in un Comune diverso da quello della propria residenza, domicilio o abitazione, al fine di svolgere attività motoria e/o all'aperto, quindi trekking e passeggiate escursionistiche. L’attività motoria è permessa, ma solo nelle vicinanze della propria abitazione, quella sportiva è consentita all’aperto e in forma individuale.

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